Art. 1
In vigore dal 17 giu 2021
La tabella dell’allegato I, colonna «Attività», voce «Trasporto aereo», secondo comma, della direttiva 2003/87/CE è così modificata:
(1)
alla lettera j), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«i voli di cui alle lettere l) e m) o effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, i monarchi regnanti o i membri più prossimi della loro famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro, non possono essere esclusi a titolo della presente lettera;»;
(2)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2030, i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e che sono effettuati da un operatore di trasporto aereo non commerciale che opera voli con emissioni annue totali inferiori a 1 000 tonnellate l’anno [comprese le emissioni dei voli di cui alle lettere l) e m)];»;
(3)
è aggiunta la lettera m) seguente:
«m)
i voli in partenza dagli aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso gli aerodromi situati nel SEE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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