Art. 1

In vigore dal 15 giu 2021
1.   All’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2018/990, le lettere a), b) e c) sono sostituite dal testo seguente: «a) un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; b) un’impresa di investimento sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o un’impresa di investimento autorizzata in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 600/2014; c) un’impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o un’impresa di assicurazione autorizzata in un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di equivalenza conformemente all’articolo 260 di tale direttiva;
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1383 — Testo vigente | Portale Normativo