Art. 2
In vigore dal 14 giu 2021
A condizione che l'Irlanda abbia notificato al Consiglio e alla Commissione che accetta i certificati di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati dagli Stati membri alle persone contemplate dal presente regolamento, gli Stati membri accettano, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda nel formato conforme ai requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE di cui al regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che hanno diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri.
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