Art. 15

Introduzione graduale

In vigore dal 14 giu 2021
Introduzione graduale 1.   I certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro prima del 1o luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021 conformemente all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 8, se contengono i campi di dati di cui all'allegato. 2.   Se uno Stato membro non è in grado di rilasciare i certificati di cui all', paragrafo 1, in un formato conforme al presente regolamento al 1° luglio 2021, ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri. Laddove contengano le serie di dati riportate nell'allegato, i certificati COVID-19 rilasciati da tale Stato membro in un formato non conforme al presente regolamento sono accettati dagli altri Stati membri conformemente all', paragrafo 5, all', paragrafo 5, e all', paragrafo 8, fino al 12 agosto 2021.
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