Art. 11

Restrizioni alla libera circolazione e scambio di informazioni

In vigore dal 14 giu 2021
Restrizioni alla libera circolazione e scambio di informazioni 1.   Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475. 2.   Qualora uno Stato membro imponga, in conformità del diritto dell'Unione, ai titolari dei certificati di cui all', paragrafo 1, di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o qualora imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni: a) i motivi di tali restrizioni; b) la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti; c) la data e la durata di tali restrizioni. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito al rilascio e alle condizioni di accettazione dei certificati di cui all', paragrafo 1, compresi quali vaccini anti COVID-19 accettano a norma dell', paragrafo 5, secondo comma. 4.   Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive in relazione ai paragrafi 2 e 3. Come regola generale, gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali informazioni 24 ore prima dell'entrata in vigore delle nuove restrizioni, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità. Le informazioni fornite dagli Stati membri possono inoltre essere rese pubbliche dalla Commissione in modo centralizzato.
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