Art. 1
Modifica di una menzione tradizionale
In vigore dal 11 giu 2021
l’articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Modifica di una menzione tradizionale
Un richiedente che soddisfa le condizioni dell’articolo 25 può chiedere l’approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:1375:oj#art-1