Art. 1

Identificazione dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali

In vigore dal 10 giu 2021
Identificazione dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali 1.   La Commissione redige un elenco dei veicoli pesanti che sono stati certificati come veicoli professionali ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242 sulla base dei dati comunicati dal costruttore conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 ma che non sono stati immatricolati come tali sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956. 2.   La Commissione trasmette alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 e ai punti di contatto nominati dal costruttore conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 le parti pertinenti dell'elenco di cui al paragrafo 1. 3.   Entro un mese dal ricevimento dell'elenco, a norma del paragrafo 2, le autorità competenti e i costruttori possono fornire alla Commissione chiarimenti riguardanti l'esattezza dei dati comunicati conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/956. 4.   Una volta ricevuti i chiarimenti o decorso il termine di un mese di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta l'elenco dei veicoli pesanti di cui al paragrafo 1 alla luce dei chiarimenti forniti in conformità del paragrafo 3, delle argomentazioni delle parti ed eventualmente di ulteriori indagini. 5.   Se, visti gli esiti della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione conclude che i veicoli pesanti identificati ai sensi del paragrafo 1 sono stati immatricolati correttamente come veicoli non professionali, essa applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore in conformità dell' per tenere conto di detti veicoli. 6.   La Commissione può, in base alle caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, sostituire la certificazione del veicolo professionale oggetto della comunicazione iniziale con una certificazione dello stesso veicolo pesante, che, in funzione delle caratteristiche tecniche, è riclassificato dal costruttore nel gruppo di veicoli 4, 5, 9 o 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3). In tal caso la Commissione non applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore in conformità dell' per tenere conto di detti veicoli, ma i veicoli sono inclusi nella determinazione delle emissioni specifiche di CO2 del costruttore a norma del regolamento (UE) 2019/1242, in particolare se, alla luce delle informazioni disponibili al momento della dichiarazione del veicolo come professionale, il costruttore ha preso misure ragionevolmente congrue a sostegno della correttezza di tale dichiarazione. 7.   Se, visti gli esiti della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione conclude che i veicoli pesanti identificati ai sensi del paragrafo 1 avrebbero dovuto essere immatricolati come veicoli professionali, essa corregge i dati comunicati dallo Stato membro conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956 e ne informa lo Stato membro in cui tali veicoli pesanti sono stati immatricolati.
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Identificazione dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/941) — Testo vigente | Portale Normativo