Art. 1
Scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari
In vigore dal 9 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è così modificato:
1)
sono inseriti gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater seguenti:
«Articolo 6 bis
Scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi o dai loro intermediari
1. Lo Stato membro di consumo chiede allo Stato membro di identificazione i registri tenuti da un soggetto passivo o da un intermediario conformemente agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE per mezzo del formulario tipo di cui all’ della decisione di esecuzione C(2019) 2866 della Commissione (*1). Lo Stato membro di consumo trasmette il formulario tipo per via elettronica tramite la rete CCN/CSI.
Lo Stato membro di consumo include le informazioni seguenti nel formulario tipo:
a)
una dichiarazione attestante che la richiesta è presentata a norma dell’articolo 47 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010;
b)
il nome del soggetto passivo e il nome dell’intermediario, se del caso;
c)
il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione al soggetto passivo o all’intermediario per il soggetto passivo che rappresenta;
d)
i periodi d’imposta oggetto della richiesta;
e)
il tipo di registri richiesti.
2. Lo Stato membro di identificazione trasmette allo Stato membro di consumo i registri ottenuti dal soggetto passivo o dal suo intermediario utilizzando il formulario di cui all’ della decisione di esecuzione C(2019) 2866. Il formulario tipo è trasmesso per via elettronica tramite la rete CCN/CSI.
3. Il messaggio elettronico che lo Stato membro di identificazione deve inviare alle autorità competenti degli altri Stati membri conformemente all’articolo 47 undecies, paragrafo 1 e 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 contiene le informazioni seguenti:
a)
una dichiarazione attestante che il messaggio elettronico è inviato conformemente all’articolo 47 undecies, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 904/2010;
b)
il nome del soggetto passivo e il nome dell’intermediario, se del caso;
c)
il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione al soggetto passivo o all’intermediario per il soggetto passivo che rappresenta;
d)
i periodi d’imposta oggetto dell’indagine amministrativa prevista;
e)
la portata dell’indagine amministrativa prevista;
f)
la data entro la quale le autorità competenti degli altri Stati membri devono rispondere al messaggio elettronico.
Lo Stato membro di identificazione invia il messaggio elettronico agli altri Stati membri utilizzando la rete CCN/CSI.
4. Lo Stato membro di consumo consulta lo Stato membro di identificazione conformemente all’articolo 47 undecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 per mezzo del formulario tipo di cui all’ della decisione di esecuzione C(2019) 2866 e per via elettronica tramite la rete CCN/CSI. Lo Stato membro di consumo include le informazioni seguenti in tale formulario tipo:
a)
il nome del soggetto passivo e il nome dell’intermediario, se del caso;
b)
il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di identificazione al soggetto passivo o all’intermediario per il soggetto passivo che rappresenta;
c)
i periodi d’imposta oggetto dell’indagine amministrativa prevista;
d)
la portata dell’indagine amministrativa prevista.
Se lo Stato membro di identificazione accetta di avviare un’indagine amministrativa, ne informa gli altri Stati membri mediante il messaggio di cui al paragrafo 3.
Articolo 6 ter
Formulario tipo per la trasmissione dei registri tenuti dal soggetto passivo o dal suo intermediario allo Stato membro di identificazione
Il formulario tipo di cui all’articolo 47 decies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 segue la struttura stabilita all’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 6 quater
Designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento delle indagini amministrative
Gli estremi dell’autorità competente responsabile di coordinare, in ciascuno Stato membro, le indagini amministrative relative ai soggetti passivi che si avvalgono di uno dei regimi speciali comprendono il nome, il servizio, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per contattare tale autorità competente.
Tali informazioni sono messe a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione tramite la rete CCN/CSI.
(*1) Decisione di esecuzione C(2019) 2866 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda i formulari tipo, la ricerca automatizzata di alcune informazioni e l’accordo sul livello dei servizi.»;"
2)
è aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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