Art. 1

In vigore dal 9 giu 2021
1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell’anno scolastico 2020/2021 è prorogata fino al 30 settembre 2021. 2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2020/2021 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2021 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane. 3.   In deroga all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2020/2021 che si svolgono dopo il 31 luglio 2021 sono presentate entro il 30 settembre 2021. In caso di superamento di questo termine l’aiuto non è versato. 4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell’anno scolastico 2020/2021 che si svolgono dopo il 31 luglio 2021 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2021. 5.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo dell’assegnazione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2022/2023.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/933 — Testo vigente | Portale Normativo