Art. 1

In vigore dal 4 giu 2021
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto seguente: «7. “vettore aereo bielorusso”: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia.»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 ter 1.   È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori bielorussi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. 2.   Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza. Articolo 8 quater 1.   In deroga all’articolo 8 ter, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare un aeromobile ad atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione se esse hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/907 — Testo vigente | Portale Normativo