Art. 1
In vigore dal 4 giu 2021
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il punto seguente:
«7.
“vettore aereo bielorusso”: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia.»;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 ter
1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori bielorussi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
Articolo 8 quater
1. In deroga all’articolo 8 ter, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare un aeromobile ad atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione se esse hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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