Art. 2
Trasferimenti di dati personali
In vigore dal 2 giu 2021
Trasferimenti di dati personali
Ove le autorità competenti richiedano garanzie adeguate per il trasferimento di dati personali alle autorità di vigilanza di paesi terzi sotto forma di un accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, tale accordo è allegato all’accordo di cooperazione concluso in conformità dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 e ne costituisce parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2021:1783:oj#art-2