Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 2 giu 2021
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell’Unione, siano essi prestati direttamente o indirettamente («fornitori di servizi di compensazione»), quando tali servizi sono prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1456:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo