Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 giu 2021
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell’Unione, siano essi prestati direttamente o indirettamente («fornitori di servizi di compensazione»), quando tali servizi sono prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
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