Art. 3
Coerenza e complementarità
In vigore dal 27 mag 2021
Coerenza e complementarità
1. Nell’attuazione del presente regolamento sono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) 2021/947, con altri programmi dell’azione esterna dell’Unione e con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo.
2. Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.
3. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione che contribuisce alle azioni stabilite a norma del presente regolamento si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
Storico versioni
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