Art. 1
In vigore dal 27 mag 2021
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India o dell’Indonesia.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping provvisorio
Codice addizionale TARIC
India
Jindal Stainless Limited
13,6 %
C654
Jindal Stainless Hisar Limited
13,6 %
C655
Chromeni Steels Private Limited
34,6 %
C656
Tutte le altre società indiane
34,6 %
C999
Indonesia
IRNC
19,9 %
C657
Jindal Stainless Indonesia
20,2 %
C658
Tutte le altre società indonesiane
20,2 %
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione all’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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