Art. 2

In vigore dal 27 mag 2021
L’ del regolamento (CE) n. 847/2006 è modificato come segue: 1) al paragrafo 1, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito»; 2) al paragrafo 2, i termini «tutti i paesi» sono sostituiti dai termini «tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito».
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