Art. 1

In vigore dal 27 mag 2021
All’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I termini composti che designano una bevanda alcolica: a) figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore; b) non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; c) non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica; e d) nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, lettera b).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1335:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1335 — Testo vigente | Portale Normativo