Art. 7
Compiti dei centri nazionali di coordinamento
In vigore dal 20 mag 2021
Compiti dei centri nazionali di coordinamento
1. I centri nazionali di coordinamento hanno i compiti seguenti:
a)
fungere da punti di contatto a livello nazionale per la comunità al fine di assistere il Centro di competenza nell’assolvimento della sua missione e nel conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare nel coordinamento della comunità mediante il coordinamento dei membri della comunità nei loro Stati membri;
b)
fornire consulenza riguardo ai compiti strategici di cui all’, paragrafo 2, e contribuire attivamente a tali compiti, tenendo conto delle pertinenti sfide nazionali e regionali per la cibersicurezza nei diversi settori;
c)
promuovere, incoraggiare e agevolare la partecipazione della società civile, dell’industria, in particolare delle start-up e delle PMI, della comunità accademica e della ricerca, nonché di altri portatori di interessi a livello nazionale ai progetti transfrontalieri e alle azioni relative alla cibersicurezza finanziati dai pertinenti programmi dell’Unione;
d)
fornire assistenza tecnica ai portatori di interessi sostenendoli nella fase di presentazione delle domande per i progetti gestiti dal Centro di competenza in relazione alla sua missione e ai suoi obiettivi e nel pieno rispetto delle norme di sana gestione finanziaria, in particolare riguardo al conflitto di interessi;
e)
cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, quali le politiche nazionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore della cibersicurezza, in particolare delle politiche indicate nelle strategie nazionali in materia di cibersicurezza;
f)
attuare azioni specifiche per le quali il Centro di competenza ha concesso sovvenzioni, anche fornendo sostegno finanziario a terzi, conformemente all’articolo 204 del regolamento finanziario, alle condizioni specificate nelle convenzioni di sovvenzione pertinenti;
g)
fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di istruzione e tenendo conto dei pertinenti compiti dell’ENISA, avviare un dialogo con le autorità nazionali in merito a un possibile contributo alla promozione e alla diffusione di programmi didattici in materia di cibersicurezza;
h)
promuovere e divulgare i risultati dell’attività della rete, della comunità e del Centro di competenza a livello nazionale, regionale o locale;
i)
valutare le richieste di adesione alla comunità da parte di enti situati nello stesso Stato membro del centro nazionale di coordinamento;
j)
sostenere e promuovere la partecipazione degli enti pertinenti alle attività condotte dal Centro di competenza, dalla rete e dalla comunità, e monitorare, se del caso, il livello di impegno nello sviluppo e nella diffusione della ricerca in tema di cibersicurezza, e il relativo ammontare di sostegno finanziario pubblico.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), del presente articolo il sostegno finanziario a terzi può essere fornito sotto una qualsiasi delle forme di contributo dell’Unione specificate all’articolo 125 del regolamento finanziario, anche sotto forma di somme forfettarie.
3. In base a una decisione di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento, i centri nazionali di coordinamento possono ricevere una sovvenzione dall’Unione a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera d), del regolamento finanziario in relazione all’espletamento dei compiti stabiliti dal presente articolo.
4. Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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