Art. 13

Valutazione

In vigore dal 20 mag 2021
Valutazione 1.   Una valutazione intermedia indipendente del programma Pericles IV va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione. 2.   La Commissione effettua una valutazione finale del programma Pericles IV al termine della sua attuazione e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’. 3.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE.
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Valutazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/840) — Testo vigente | Portale Normativo