Art. 13
Valutazione
In vigore dal 20 mag 2021
Valutazione
1. Una valutazione intermedia indipendente del programma Pericles IV va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.
2. La Commissione effettua una valutazione finale del programma Pericles IV al termine della sua attuazione e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’.
3. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE.
Storico versioni
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