Art. 8

Norme in materia di partecipazione e diffusione

In vigore dal 20 mag 2021
Norme in materia di partecipazione e diffusione Si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. In deroga a tali norme: a) le condizioni minime per la costituzione di una CCI sono stabilite all’, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento; b) possono applicarsi, se del caso, norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.
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