Art. 5

Organi dell’EIT e gruppo dei rappresentanti degli Stati membri

In vigore dal 20 mag 2021
Organi dell’EIT e gruppo dei rappresentanti degli Stati membri 1.   Gli organi dell’EIT comprendono quelli indicati nel presente paragrafo. Il comitato direttivo è composto da membri ad alto livello con comprovata esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione o delle imprese. Il comitato direttivo è incaricato della direzione e del monitoraggio delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione, del finanziamento, del monitoraggio e della valutazione delle CCI, compresa l’adozione di opportune misure correttive in caso di prestazioni inadeguate delle CCI, nonché dell’adozione delle altre decisioni strategiche. La selezione del comitato direttivo tiene conto dei criteri in materia di equilibrio di genere e geografico. Il comitato direttivo elegge un presidente tra i suoi membri. Il comitato esecutivo è composto da membri selezionati in rappresentanza di tutte e tre le componenti del triangolo della conoscenza e dal presidente del comitato direttivo. Il comitato esecutivo assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti e prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo. Il direttore agisce come rappresentante legale dell’EIT ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del comitato direttivo nonché delle operazioni e della gestione quotidiana dell’EIT. La funzione interna di revisione contabile opera in completa indipendenza e in conformità delle pertinenti norme internazionali. La funzione interna di revisione contabile consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottoposta dal comitato direttivo. 2.   Nello statuto dell’EIT, che figura nell’allegato I, sono riportate disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT. 3.   È istituito il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito a quanto segue: a) la proroga o la risoluzione degli accordi di partenariato dell’EIT con le CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6; b) la conclusione di un memorandum di cooperazione con ciascuna CCI, come indicato all’allegato I, sezione 3, punto 6; e c) questioni di importanza strategica per l’EIT diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), condividendo le esperienze al riguardo. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce inoltre consulenza alle CCI e condivide esperienze con esse. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri è periodicamente informato circa le prestazioni, i risultati e le attività dell’EIT e delle CCI, i risultati del loro monitoraggio e della loro valutazione, nonché circa i loro indicatori di performance e le loro misure correttive. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri fornisce il suo parere al riguardo. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati membri facilita adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell’EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.
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