Art. 24
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
In vigore dal 20 mag 2021
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) si applica all’EIT.
2. L’EIT aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16). Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell’OLAF.
3. Le decisioni adottate e gli accordi di partenariato o le convenzioni di sovvenzione stipulati dall’EIT prevedono esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti possono procedere a ispezioni in loco dei documenti dei contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione, anche nei locali dei beneficiari finali.
Storico versioni
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