Art. 20

Monitoraggio e valutazione dell’EIT

In vigore dal 20 mag 2021
Monitoraggio e valutazione dell’EIT 1.   L’EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di valutazioni periodiche indipendenti conformemente alle sue regole finanziarie, al fine di garantire risultati della migliore qualità, eccellenza scientifica e una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono resi pubblici. 2.   La Commissione, assistita da esperti esterni indipendenti e tenendo conto dei pareri delle parti interessate, effettua tempestivamente una valutazione intermedia e finale dell’EIT e delle CCI. Tali valutazioni confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695. Tali valutazioni esaminano il modo in cui l’EIT svolge la sua missione e raggiunge i suoi obiettivi e vertono su tutte le attività dell’EIT e delle CCI. Esse valutano il valore aggiunto dell’Unione dell’EIT, l’impatto in tutta l’Unione e l’impatto delle attività del SIR, l’apertura, l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza delle attività dell’EIT realizzate e la loro coerenza e complementarietà con le pertinenti politiche dell’Unione e nazionali, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, in particolare gli altri partenariati europei, le missioni e il CEI. Il riesame intermedio valuta anche, tra l’altro, i risultati e gli effetti dell’iniziativa pilota per l’istruzione superiore, l’efficacia delle strategie di sostenibilità finanziaria delle CCI e la collaborazione tra l’EIT e gli organismi responsabili dell’attuazione nel quadro del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa. A tal proposito, le valutazioni dell’EIT confluiscono nelle valutazioni di Orizzonte Europa, anche nella prospettiva di una valutazione sistemica del pilastro III «Europa innovativa» di Orizzonte Europa, in particolare per quanto concerne lo «sportello unico» per l’innovazione. 3.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l’assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati mediante una procedura trasparente, al fine di esaminare i progressi compiuti dall’EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. Nell’effettuare tali ulteriori valutazioni la Commissione tiene pienamente conto dell’onere amministrativo sull’EIT e sulle CCI. 4.   La Commissione comunica i risultati delle valutazioni, corredati delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nell’esecuzione dei programmi e delle operazioni dell’EIT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:819:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo