Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«innovazione»: il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda e ai bisogni della società, dell’economia o dell’ambiente e generano nuovi prodotti, processi, servizi o modelli di business, organizzativi e sociali che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;
2)
«comunità della conoscenza e dell’innovazione» o «CCI»: un partenariato europeo istituzionalizzato su vasta scala, quale previsto dal regolamento (UE) 2021/695, tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell’ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica, fondata su una pianificazione congiunta dell’innovazione a medio e lungo termine per affrontare le sfide dell’EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/695;
3)
«centro di co-locazione»: uno spazio fisico, stabilito in maniera aperta e trasparente, che promuove i collegamenti e la collaborazione attiva tra gli attori del triangolo della conoscenza e funge da punto focale per lo scambio di conoscenze e tramite il quale i partner delle CCI sono in grado di accedere alle strutture e competenze necessarie per perseguire i loro obiettivi comuni;
4)
«polo SIR»: uno spazio fisico, istituito da una CCI e parte della sua struttura, situato in uno Stato membro o in un paese associato interessato dal SIR che funge da punto focale per le attività della CCI e per la mobilitazione e il coinvolgimento degli attori locali del triangolo della conoscenza nelle attività della CCI;
5)
«organizzazione partner»: un soggetto giuridico membro di una CCI; può trattarsi, in particolare, di istituti di istruzione superiore, enti di istruzione e formazione professionale, istituti di ricerca, istituzioni pubbliche, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;
6)
«istituto di ricerca»: un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;
7)
«istituto di istruzione superiore» o «ISS»: un’università o qualunque tipo di istituto di istruzione superiore che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli e diplomi, in particolare a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;
8)
«comunità dell’EIT»: l’EIT e la comunità attiva delle persone fisiche e giuridiche che hanno beneficiato o beneficiano del sostegno o del contributo finanziario dell’EIT;
9)
«agenda strategica per l’innovazione» o «ASI»: un atto che definisce i settori prioritari e la strategia dell’EIT per le future iniziative, la capacità dell’EIT di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione, gli obiettivi, le azioni principali, le modalità di funzionamento, i risultati attesi e l’impatto dell’EIT, nonché una stima delle risorse necessarie per il periodo di Orizzonte Europa e del QFP;
10)
«sistema di innovazione regionale» o «SIR»: un sistema che promuove l’integrazione del triangolo della conoscenza e la capacità di innovazione dei paesi (e delle regioni di tali paesi) classificati come innovatori «moderati» o «modesti» nel quadro europeo di valutazione dell’innovazione di cui all’ASI e delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare attraendo e integrando nuovi partner nelle CCI e colmando i divari regionali, mitigando in tal modo le disparità in materia di innovazione;
11)
«forum delle parti interessate»: una piattaforma aperta ai rappresentanti di istituzioni dell’Unione, autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati e singoli soggetti dell’imprenditoria, dell’istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;
12)
«piano aziendale delle CCI»: un documento allegato alla convenzione di sovvenzione che copre un periodo massimo di tre anni e descrive gli obiettivi delle CCI, il modo in cui devono essere raggiunti, i risultati attesi, le attività a valore aggiunto delle CCI pianificate e le relative esigenze e risorse finanziarie, comprese le azioni miranti a conseguire la sostenibilità finanziaria e ad aumentare l’apertura della CCI a nuovi partner di tutta l’Unione;
13)
«attività a valore aggiunto delle CCI»: le attività svolte da organizzazioni partner conformemente al piano aziendale delle CCI, che contribuiscono all’integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell’EIT;
14)
«attività trasversali alle CCI»: le attività volte a rafforzare la cooperazione e le sinergie tra le CCI, a promuovere un approccio più interdisciplinare e a creare una massa critica tra le CCI per affrontare temi di interesse comune;
15)
«memorandum di cooperazione»: un accordo tra l’EIT e una CCI inteso a mantenere la CCI come membro attivo della comunità dell’EIT dopo la scadenza dell’accordo di partenariato e che include le condizioni di accesso ai bandi di gara indetti dall’EIT per alcune attività specifiche e transnazionali con un elevato valore aggiunto dell’Unione;
16)
«sostenibilità finanziaria»: la capacità di una CCI di finanziare le proprie attività del triangolo della conoscenza indipendentemente dai contributi da parte dell’EIT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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