Art. 17

Trasparenza e accesso ai documenti

In vigore dal 20 mag 2021
Trasparenza e accesso ai documenti 1.   L’EIT e le CCI garantiscono che le loro attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l’EIT e le CCI allestiscono un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle loro attività e sulle opportunità che offrono, segnatamente per quanto riguarda gli inviti aperti. 2.   L’EIT e le CCI rendono disponibili informazioni dettagliate sugli inviti a presentare proposte da essi pubblicati, comprese le informazioni sui loro processi di valutazione e i risultati di tali inviti a presentare proposte. Tali informazioni sono rese disponibili in maniera tempestiva, consultabile e tracciabile nelle pertinenti banche dati online comuni dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’Unione, in conformità del regolamento (UE) 2021/695. 3.   Prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI, l’EIT rende pubblico il suo regolamento interno, le sue regole finanziarie specifiche di cui all’, paragrafo 1, e i criteri per la selezione delle CCI di cui all’. 4.   L’EIT rende pubblico immediatamente il documento unico di programmazione e la relazione annuale di attività consolidata di cui all’. 5.   Fatto salvo quanto stabilito ai paragrafi 6 e 7, l’IET non divulga a terzi le informazioni confidenziali che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento confidenziale. 6.   I membri degli organi dell’EIT sono soggetti all’obbligo di riservatezza stabilito dall’articolo 339 TFUE. Le informazioni raccolte dall’EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 7.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) si applica ai documenti detenuti dall’EIT. 8.   All’EIT si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (13). I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’EIT sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (14).
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