Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«settori culturali e creativi»: tutti i settori:
a)
le cui attività, molte delle quali sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro, in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale:
i)
si basano su valori culturali e espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive; e
ii)
comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione;
b)
indipendentemente:
i)
dal fatto che le attività di tali settori siano orientate al mercato o non orientate al mercato;
ii)
dal tipo di struttura che realizza tali attività;
iii)
dalle modalità di finanziamento di tale struttura;
tali settori comprendono, fra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (compresi il teatro e la danza), i libri e l'editoria, la radio e le arti visive;
2)
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi agendo a proprio nome o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
3)
«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all', paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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