Art. 4

Valore aggiunto europeo

In vigore dal 20 mag 2021
Valore aggiunto europeo 1.   Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma di cui all’. 2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso gli elementi seguenti: a) il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione, teso a conseguire un impatto sistemico sostenibile; b) la complementarità e le sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale; c) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
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Valore aggiunto europeo (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/817) — Testo vigente | Portale Normativo