Art. 4
Valore aggiunto europeo
In vigore dal 20 mag 2021
Valore aggiunto europeo
1. Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma di cui all’.
2. Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso gli elementi seguenti:
a)
il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità ai fini dell’apprendimento e la cooperazione, teso a conseguire un impatto sistemico sostenibile;
b)
la complementarità e le sinergie con altri programmi e altre politiche a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;
c)
il contributo a un uso efficace degli strumenti dell’Unione per la trasparenza e il riconoscimento.
Storico versioni
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