Art. 1

Abrogazioni e misure transitorie

In vigore dal 20 mag 2021
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Abrogazioni e misure transitorie Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, fino al 10 giugno 2026, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini di cui all’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi fino al 27 novembre 2022.».
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