Art. 5
Scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale
In vigore dal 11 mag 2021
Scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale
1. Le autorità competenti trasmettono le informazioni registrate a norma degli , dell', paragrafo 3, e dell' del regolamento (UE) 2018/1672 al sistema di informazione doganale (SID) secondo una delle seguenti modalità:
a)
inserendo manualmente le informazioni attraverso l'interfaccia web utente del SID;
b)
esportando le informazioni dal sistema o dai sistemi nazionali e importandole nel SID utilizzando il formato di dati XML del SID;
c)
collegando il sistema o i sistemi nazionali direttamente al SID tramite un'interfaccia di sistema fornita dal SID.
2. Le autorità competenti inviano le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 all'Unità di informazione finanziaria (UIF) dello Stato membro in cui sono state ottenute trasmettendole al SID in conformità al paragrafo 1.
3. Le autorità competenti inviano le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672 agli altri Stati membri trasmettendole al SID in conformità al paragrafo 1.
4. Le autorità competenti trasmettono alle autorità competenti degli altri Stati membri per via elettronica, tramite il SID, le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1672.
5. Le autorità competenti mettono le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1672 a disposizione dei destinatari di cui all'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento trasmettendole al SID in conformità ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, rispettivamente, qualora vi siano indizi che denotino la correlazione tra il denaro contante e attività criminose che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
6. La data della trasmissione elettronica a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è considerata la data di trasmissione delle informazioni ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1672.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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