Art. 1

In vigore dal 10 mag 2021
All’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono aggiunte le lettere seguenti: «l) per gli speditori certificati che spediscono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità del destinatario nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea; m) per i destinatari certificati che ricevono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262, la quantità di prodotti soggetti ad accisa, l’identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità della certificazione temporanea.»
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