Art. 1

In vigore dal 10 mag 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «Può essere tuttavia previsto un breve preavviso di massimo 24 ore rispetto a dette ispezioni e visite, affinché gli ispettori possano accedere ai locali dell’operatore in sicurezza»; b) al paragrafo 7, la data «1o febbraio 2021» è sostituita dalla data «1o luglio 2021»; 2) l’articolo 3 è così modificato: a) al secondo, al terzo e al quinto comma, la data «1o febbraio 2021» è sostituita dalla data «1o luglio 2021»; b) al quarto comma, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1o luglio 2021».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/772 — Testo vigente | Portale Normativo