Art. 1
In vigore dal 10 mag 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
«Può essere tuttavia previsto un breve preavviso di massimo 24 ore rispetto a dette ispezioni e visite, affinché gli ispettori possano accedere ai locali dell’operatore in sicurezza»;
b)
al paragrafo 7, la data «1o febbraio 2021» è sostituita dalla data «1o luglio 2021»;
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al secondo, al terzo e al quinto comma, la data «1o febbraio 2021» è sostituita dalla data «1o luglio 2021»;
b)
al quarto comma, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1o luglio 2021».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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