Art. 10

Finanziamento cumulativo, alternativo e combinato

In vigore dal 10 mag 2021
Finanziamento cumulativo, alternativo e combinato 1.   Il programma Euratom è attuato in sinergia con Orizzonte Europa e con altri programmi dell'Unione. 2.   Al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom e affrontare le sfide comuni al programma Euratom e a Orizzonte Europa, le attività trasversali agli obiettivi stabiliti nel programma Euratom o quelle che attuano Orizzonte Europa, o entrambi, possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità fatto salvo l'. In particolare, il programma Euratom può fornire un contributo finanziario alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) al fine di sostenere le attività pertinenti alla ricerca nucleare. 3.   Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma Euratom, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno. 4.   Le azioni possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus in conformità delle pertinenti disposizioni, del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, qualora abbiano ricevuto un marchio di eccellenza nell'ambito del programma Euratom in quanto conformi alle condizioni cumulative seguenti: a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Euratom; b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; c) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
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Finanziamento cumulativo, alternativo e combinato (Art. 10 Regolamento (UE) 2021/765) — Testo vigente | Portale Normativo