Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856

In vigore dal 10 mag 2021
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856 Il regolamento delegato (UE) 2019/856 è così modificato: 1) l’articolo 9, paragrafo 2, è così modificato: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi, e un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare insieme alla domanda;»; b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) nel caso i progetti su piccola scala siano soggetti a una procedura semplificata di presentazione delle domande a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, e a una procedura specifica di selezione a norma dell’articolo 12 ter, le regole di tali procedure specifiche;»; 2) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la procedura di presentazione stabilita ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d).» b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   La procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi successive: a) la manifestazione di interesse; b) la domanda completa. Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze. 3.   Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.»; 3) l’articolo 12 è così modificato: a) il titolo dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: « Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in due fasi »; b) il paragrafo 6 è soppresso; 4) sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter: «Articolo 12 bis Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in una fase 1.   Sulla base delle domande pervenute, l’organo esecutivo valuta l’ammissibilità di ciascun progetto a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L’organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3. 2.   Sulla base delle domande pervenute, l’organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all’articolo 11 e procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione indicati in tale articolo. Ai fini della valutazione l’organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori. Al termine della valutazione, l’organo esecutivo predispone un elenco dei progetti preselezionati. 3.   Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e, ove applicabile, il criterio di selezione stabilito a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, ma non il criterio di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), l’organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tale criterio di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l’organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove sia la Commissione ad assegnare assistenza allo sviluppo del progetto, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza. 4.   L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 3, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue: a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione; b) dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti; c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro; d) l’importo del sostegno del fondo per l’innovazione richiesto, in euro; e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate; f) la quantità prevista di energia prodotta o stoccata; g) la quantità di CO2 che si prevede di stoccare; h) informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l’innovazione richiesta dal promotore del progetto. 5.   Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva. Articolo 12 ter Procedura di selezione dei progetti su piccola scala In deroga agli articoli 12 e 12 bis, ai progetti su piccola scala può essere applicata una procedura specifica di selezione.»; 5) l’articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   L’assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall’organo esecutivo a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, o dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, sotto forma di sovvenzione o assistenza tecnica.»; 6) l’articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’elenco dei progetti preselezionati, compreso l’elenco di riserva, e l’elenco dei progetti proposti per l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, prima dell’assegnazione del sostegno;»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione riferisce agli Stati membri sull’andamento dell’attuazione del presente regolamento, in particolare sull’attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all’articolo 12, paragrafo 5, o all’articolo 12 bis, paragrafo 5.»; 7) l’articolo 27, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2021:1204:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856 (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1204) — Testo vigente | Portale Normativo