Art. 6

Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003

In vigore dal 7 mag 2021
Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 1.   Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:758:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo