Art. 6
Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
In vigore dal 7 mag 2021
Prodotti considerati additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003
1. Le sostanze, i microrganismi e i preparati (denominati «prodotti») di cui all’allegato III sono additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 30 maggio 2028.
Storico versioni
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