Art. 1

In vigore dal 5 mag 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 è così modificato: 1) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori: — Andorra; — Isole Fær Øer; — Islanda; — Liechtenstein; — Norvegia; — San Marino; — Città del Vaticano; — i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; — Büsingen; — Helgoland; — Livigno; — Ceuta e Melilla.»; 2) all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 30 giugno 2021.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/734 — Testo vigente | Portale Normativo