Art. 1
In vigore dal 5 mag 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 è così modificato:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:
—
Andorra;
—
Isole Fær Øer;
—
Islanda;
—
Liechtenstein;
—
Norvegia;
—
San Marino;
—
Città del Vaticano;
—
i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
—
Büsingen;
—
Helgoland;
—
Livigno;
—
Ceuta e Melilla.»;
2)
all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 30 giugno 2021.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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