Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 5 mag 2021
Misure transitorie Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:733:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure transitorie (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/733) — Testo vigente | Portale Normativo