Art. 8
Riservatezza e uso ammissibile delle informazioni
In vigore dal 5 mag 2021
Riservatezza e uso ammissibile delle informazioni
1. Le autorità competenti e le AEV, conformemente agli atti giuridici che conferiscono loro i poteri da utilizzare ai fini dell’assolvimento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2017/2402, mantengono riservati l’esistenza e il contenuto di qualsiasi richiesta di cooperazione o di informazioni a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, di qualsiasi risposta a tale richiesta e di qualsiasi notifica o altra informazione fornita a norma di tale articolo.
2. Le autorità competenti e le AEV, conformemente agli atti giuridici di cui al paragrafo 1, utilizzano le informazioni loro fornite a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 esclusivamente ai fini dell’assolvimento dei loro compiti a norma di tale regolamento.
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