Art. 7

Obblighi di notifica

In vigore dal 5 mag 2021
Obblighi di notifica 1.   Le notifiche a norma dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402 sono presentate utilizzando il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento. 2.   Se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, la parte che effettua la notifica può presentarla oralmente, a condizione che sia successivamente trasmessa senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato III. 3.   L’autorità competente che effettua la notifica specifica gli elementi fattuali, la natura, la rilevanza e la durata della violazione constatata o presunta e fornisce ogni altra informazione pertinente che possa essere utile all’autorità competente destinataria della notifica.
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