Art. 6
Scambio spontaneo di informazioni
In vigore dal 5 mag 2021
Scambio spontaneo di informazioni
1. Se forniscono spontaneamente informazioni, le autorità competenti o le AEV utilizzano il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. Se ritiene che debbano essere trasmesse con urgenza, la parte che trasmette spontaneamente le informazioni può comunicarle oralmente, a condizione che siano successivamente trasmesse senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato III.
Storico versioni
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