Art. 6

Scambio spontaneo di informazioni

In vigore dal 5 mag 2021
Scambio spontaneo di informazioni 1.   Se forniscono spontaneamente informazioni, le autorità competenti o le AEV utilizzano il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento. 2.   Se ritiene che debbano essere trasmesse con urgenza, la parte che trasmette spontaneamente le informazioni può comunicarle oralmente, a condizione che siano successivamente trasmesse senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato III.
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