Art. 5
Risposta alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 5 mag 2021
Risposta alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Al ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’, se necessita di chiarimenti sulla richiesta, la parte ricevente li chiede quanto prima alla parte richiedente utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, oralmente o per iscritto. La parte richiedente fornisce senza indugio i chiarimenti.
2. Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’, il destinatario della richiesta:
a)
utilizza il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento;
b)
prende le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
c)
dà seguito alla richiesta così da consentire l’avvio tempestivo di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere un’altra autorità competente o un’AEV.
Storico versioni
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