Art. 5

Risposta alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 5 mag 2021
Risposta alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   Al ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’, se necessita di chiarimenti sulla richiesta, la parte ricevente li chiede quanto prima alla parte richiedente utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, oralmente o per iscritto. La parte richiedente fornisce senza indugio i chiarimenti. 2.   Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’, il destinatario della richiesta: a) utilizza il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento; b) prende le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste; c) dà seguito alla richiesta così da consentire l’avvio tempestivo di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere un’altra autorità competente o un’AEV.
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