Art. 4

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 5 mag 2021
Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   La richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato I del presente regolamento. 2.   Se ritiene che sia necessario dare seguito alla richiesta con urgenza, la parte richiedente può presentarla oralmente, a condizione che sia successivamente trasmessa senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato I. 3.   La parte richiedente specifica il termine desiderato per la risposta e, se del caso, indica l’urgenza della richiesta. 4.   Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, la parte richiedente: a) specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti a norma degli articoli da 30 a 34 del regolamento (UE) 2017/2402; b) individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.
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