Art. 2
Mezzi di comunicazione
In vigore dal 5 mag 2021
Mezzi di comunicazione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i moduli da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta, fax o per via elettronica.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni.
Storico versioni
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