Art. 2

Conservazione dei documenti giustificativi

In vigore dal 30 apr 2021
Conservazione dei documenti giustificativi 1.   I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono conservati dagli Stati membri fino al 31 luglio del quinto anno successivo all’esercizio in questione. 2.   Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, effettuata ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 (10) palesi la necessità di procedere a una rettifica o a un adeguamento, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una durata che consenta di procedere alla rettifica o all’adeguamento e al relativo controllo. 3.   Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all’obbligo di mettere a disposizione un determinato importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o in merito ad accuse concernenti i controlli o un’omessa comunicazione di dati venga composta consensualmente, con decisione della Commissione o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.
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