Art. 18
Disposizioni transitorie
In vigore dal 29 apr 2021
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 250/2014 e a norma dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 250/2014 e dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97.
3. In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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