Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 29 apr 2021
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce regole uniformi per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici online, in particolare su: a) obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione o la disabilitazione dell’accesso a tali contenuti; b) misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare, nel rispetto del diritto dell’Unione e fatte salve adeguate salvaguardie a tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica, in modo da: i) individuare e assicurare la rapida rimozione dei contenuti terroristici da parte dei prestatori di servizi di hosting; e ii) facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, Europol. 2.   Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale, nella misura in cui diffondono informazioni al pubblico. 3.   Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, compresi i materiali che rappresentano l’espressione di opinioni polemiche o controverse nell’ambito di dibattiti pubblici, non è considerato come integrante contenuti terroristici. Una valutazione accerta il reale scopo di tale diffusione e se il materiale è diffuso al pubblico per tali finalità. 4.   Il presente regolamento non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all’ TUE e si applica fatti salvi i principi fondamentali relativi alla libertà di espressione e informazione, compresa la libertà e il pluralismo dei media. 5.   Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE. Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi definiti all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE, prevale la direttiva 2010/13/UE.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/784) — Testo vigente | Portale Normativo