Art. 1

Modifiche

In vigore dal 29 apr 2021
Modifiche Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è modificato come segue: 1) L’ è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista è mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata ad ogni cambiamento.»; b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: « 3 bis.   In deroga al paragrafo 3, il Consiglio direttivo, formulando un giudizio solido e motivato, può anche decidere, ai sensi del paragrafo 2, che un sistema di pagamento sia identificato come SPIS in uno dei seguenti casi in cui: a) tale decisione sarebbe opportuna alla luce della natura, delle dimensioni e della complessità del sistema di pagamento; della natura e dell’importanza dei suoi partecipanti; della sostituibilità del sistema di pagamento e della disponibilità di alternative ad esso e della relazione, delle interdipendenze e di altre interazioni che il sistema intrattiene con sistema finanziario nel suo complesso. b) un sistema di pagamento non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 esclusivamente perché i criteri stabiliti al paragrafo 3, lettera b), sono soddisfatti per un periodo di durata inferiore a un anno civile ed è plausibile che il sistema di pagamento continuerà a soddisfare i criteri in occasione della valutazione del prossimo riesame di verifica.»; c) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis.   Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla sua abrogazione. Riesami di verifica dei sistemi di pagamento identificati come SPIS sono effettuati su base annuale al fine di verificare che essi continuino a soddisfare i criteri per l’identificazione come SPIS. Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 è abrogata se: a) in due riesami di verifica consecutivi si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis; oppure b) in un riesame di verifica si accerti che uno SPIS non abbia soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 3 e/o al paragrafo 3 bis e il gestore dello SPIS dimostri, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che è improbabile che lo SPIS soddisfi tali criteri prima del successivo riesame di verifica.»; d) è inserito il seguente paragrafo 3 ter: «3 ter.   Il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo un riesame della decisione che identifica il sistema di pagamento in questione come SPIS entro 30 giorni dal ricevimento di tale decisione. La richiesta contiene tutte le informazioni su cui si fonda ed è inviata per iscritto al Consiglio direttivo. Una decisione motivata del Consiglio direttivo in risposta a tale richiesta è notificata per iscritto al gestore del sistema di pagamento. La comunicazione scritta informa tale gestore del suo diritto al controllo giurisdizionale ai sensi del trattato. Se il Consiglio direttivo non ha assunto alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, il riesame si considera respinto.». 2) L’ è modificato come segue: a) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) per «autorità competente» si intende: a) la banca centrale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell’, paragrafo 2; oppure b) in relazione a un sistema di pagamento che è uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all’, paragrafo 3, punto iii), per «autorità competente» si intende: i) la BCE; oppure ii) laddove una banca centrale dell’Eurosistema fosse divenuta responsabile in via principale della sorveglianza per un periodo di cinque anni o oltre immediatamente prima dell’adozione della decisione di cui all’, paragrafo 2, sia la BCE che la banca centrale nazionale;»; 3) sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 quinquies: «Articolo 2 bis Comunicazione scritta di avvio della procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS La BCE notifica al gestore del sistema di pagamento la sua intenzione di avviare una procedura ai sensi dell’ per identificare tale sistema di pagamento come SPIS. L’avviso scritto indica tutti i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici relativi alla possibile identificazione del sistema di pagamento in questione come SPIS. Articolo 2 ter Diritto di accesso agli atti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS Al ricevimento della comunicazione scritta di cui all’articolo 2 bis, il gestore del sistema di pagamento ha il diritto di accedere agli atti, ai documenti o ad altro materiale della BCE che costituiscono la base per l’identificazione di tale sistema di pagamento come SPIS. Tale diritto non si estende alle informazioni considerate riservate in relazione alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, comprese altre istituzioni o organi dell’Unione. Articolo 2 quater Diritto ad essere sentiti durante la procedura per identificare un sistema di pagamento come SPIS 1.   Nella comunicazione scritta inviata dalla BCE ai sensi dell’articolo 2 bis, al gestore del sistema di pagamento è assegnato un termine fisso entro il quale può esprimere per iscritto eventuali obiezioni, osservazioni e commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta. Tale termine non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del gestore del sistema di pagamento. 2.   La BCE può concedere al gestore del sistema di pagamento, su richiesta di quest’ultimo, l’opportunità di esprimere il proprio parere nel corso di una riunione. Di tale riunione viene redatto un verbale sottoscritto da tutte le parti. Una copia del verbale è fornita a tutte le parti. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può emanare una decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS senza concedere al gestore del sistema di pagamento la possibilità di esprimere le sue osservazioni, obiezioni o i suoi commenti in merito ai fatti e ai fondamenti giuridici avanzati nella comunicazione scritta inviata dalla BCE, a condizione che ciò sia ritenuto necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario. Articolo 2 quinquies Motivazione della decisione che identifica un sistema di pagamento come SPIS 1.   La decisione della BCE che identifica un sistema di pagamento come SPIS è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione. La motivazione espone i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici su cui la decisione della BCE è fondata. 2.   Fatto salvo l’articolo 2 quater, paragrafo 3, la BCE basa la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo su fatti e fondamenti giuridici sui quali il gestore del sistema di pagamento ha potuto formulare osservazioni.»; 4) all’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2.   La BCE adotta una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1. La decisione indica chiaramente le modalità di esercizio di tali poteri e gli aspetti procedurali che devono essere rispettati laddove sia la BCE che la banca centrale nazionale siano l’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), punto ii).»; 5) all’articolo 22, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: «6.   La BCE adotta una decisione sulla procedura da seguire ove debbano essere imposte misure correttive. La decisione indica chiaramente le modalità secondo cui tale procedura deve essere rispettata laddove sia la BCE che la banca centrale nazionale siano l’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 5, lettera b), punto ii).»;
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