Art. 11
Procedura di selezione e di attribuzione
In vigore dal 29 apr 2021
Procedura di selezione e di attribuzione
1. Il finanziamento dell’Unione è concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario.
In talune circostanze debitamente comprovate ed eccezionali, il finanziamento dell’Unione può anche essere concesso senza un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario.
2. La Commissione attribuisce il finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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