Art. 11

Procedura di selezione e di attribuzione

In vigore dal 29 apr 2021
Procedura di selezione e di attribuzione 1.   Il finanziamento dell’Unione è concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario. In talune circostanze debitamente comprovate ed eccezionali, il finanziamento dell’Unione può anche essere concesso senza un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario. 2.   La Commissione attribuisce il finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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Procedura di selezione e di attribuzione (Art. 11 Regolamento (UE) 2021/697) — Testo vigente | Portale Normativo