Art. 5

Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale

In vigore dal 29 apr 2021
Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale 1.   L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale persegue gli obiettivi operativi seguenti: a) sviluppare e potenziare le capacità e le conoscenze di base dell’IA nell’Unione, compresi lo sviluppo e il rafforzamento delle risorse di dati di qualità e dei corrispondenti meccanismi di scambio, e gli archivi di algoritmi, garantendo nel contempo un approccio incentrato sulla persona e inclusivo che rispetti i valori dell’Unione; b) rendere le capacità di cui alla lettera a) accessibili alle imprese, in particolare le PMI e le start-up, la società civile, le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca, le università e le pubbliche amministrazioni, al fine di massimizzare i benefici che recano alla società e all’economia europee; c) rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l’IA negli Stati membri; d) sviluppare e potenziare l’applicazione commerciale e i sistemi produttivi al fine di agevolare l’integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi e ridurre il divario temporale tra l’innovazione e lo sfruttamento commerciale, e favorire l’adozione di soluzioni basate sull’IA nei settori di interesse pubblico e nella società. Le soluzioni basate sull’IA e i dati resi disponibili devono rispettare il principio della tutela della vita privata e della sicurezza fin dalla progettazione e devono essere pienamente conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati. 2.   La Commissione, in conformità del diritto internazionale e dell’Unione, compresa la Carta, e tenendo conto, tra l’altro, delle raccomandazioni del gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale, stabilisce i requisiti di carattere etico nei programmi di lavoro nell’ambito dell’obiettivo specifico 2. Gli inviti a presentare proposte, i bandi d’appalto e le convenzioni di sovvenzione includono i requisiti pertinenti stabiliti nei programmi di lavoro. Se del caso, la Commissione svolge controlli al fine di assicurare la conformità a tali requisiti di carattere etico. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi ai requisiti di carattere etico possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario. 3.   Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 2 sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta. I requisiti di carattere etico e giuridico di cui al presente articolo si applicano a tutte le azioni dell’obiettivo specifico 2, indipendentemente dalle modalità di attuazione.
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