Art. 33

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 apr 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e della decisione (UE) 2015/2240, che continuano ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. 2.   La dotazione finanziaria del Programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 283/2014 e della decisione (UE) 2015/2240. 3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
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Disposizioni transitorie (Art. 33 Regolamento (UE) 2021/694) — Testo vigente | Portale Normativo