Art. 57

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 apr 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento. 2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
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