Art. 52

Valutazione del programma

In vigore dal 28 apr 2021
Valutazione del programma 1.   Le valutazioni del programma sono effettuate tempestivamente per contribuire al processo decisionale del programma, del programma quadro successivo e di altre iniziative pertinenti ai fini della R&I. 2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata, con l’assistenza di esperti indipendenti selezionati in base a un processo trasparente, non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione. Tale valutazione comprende un’analisi del portafoglio e una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro e costituisce la base per adeguare o riorientare il programma, a seconda del caso. Il programma è valutato in termini di efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione. 3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Quest’ultima comprende una valutazione dell’impatto a lungo termine dei precedenti programmi quadro. 4.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, e le presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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